Volksbank è con Venezia

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Pubblicato il 18/11/2019

Sospensione rate

Esprimiamo profondo affetto ai nostri clienti, soci, collaboratori e a tutti i veneziani che in questi giorni hanno dovuto affrontare situazioni difficili. Volksbank vuole essere vicina anche concretamente: le imprese e le famiglie residenti nella città di Venezia e nostre clienti, possono chiedere la sospensione della quota capitale o dell'intera rata del mutuo in essere, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
Volksbank è con Venezia

Sospensione del pagamento dei mutui in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia.

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo della Protezione civile del 16 novembre 2019 n. 616, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2019 che ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi nel territorio del Comune di Venezia, è stata prevista, in conseguenza degli eventi metereologici di cui sopra, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici sgombrati ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Attenzione: aggiornamento!

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 30 novembre 2020 è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020 (cfr. allegato 2) con la quale “è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019."
La nuova data di cessazione dello stato di emergenza è quindi prorogata al 14/11/2021.

La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alle garanzie. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

 

Ulteriori informazioni presso i nostri sportelli.

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