Sospensione pagamento rate mutui comuni di Dolo, Pianiga, Mira e Cortina d'Ampezzo

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Sospensione pagamento rate mutui comuni di Dolo, Pianiga, Mira e Cortina d'Ampezzo

Pubblicato il 21/09/2015

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA IN MERITO ALLE ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI L’8 LUGLIO 2015 NEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA (VE) E CORTINA D’AMPEZZO (BL)

Sospensione del pagamento rate dei mutui:
Con l'ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 127 del 04-06-2015) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno" - all'art. 11 viene decretato che
 
 “in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa, i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei comuni individuati, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (…) hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.”
 
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento.
 
I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2010, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui in essere optando tra:
 

  • sospensione della sola quota capitale: la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
  • sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

 
La sospensione è concessa a titolo gratuito; non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.
 
La faccoltà di sospensione dovrà essere esercitata entro 30 giorni dalla data del presente avviso.
 
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione, occorre rivolgersi alla propria filiale di riferimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bancapopolare.it.
 
Bolzano, 07 settembre 2015

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